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SOVRAINDEBITAMENTO

Il Dott. Morisco Fortunato e la Dott.ssa Ragni  Mariavirginia svolgono incarichi, con il Tribunale di Torino – Sezione Fallimentare, per funzioni di O.C.C. nelle procedure della Composizione Crisi da Sovraindebitamento presentate dai "soggetti non fallibili"  (ex Legge 3/2012)

 

Composizione Crisi da Sovraindebitamento

È la procedura che può essere richiesta solo dai piccoli imprenditori, professionisti e privati, ovvero, da soggetti a cui non si applica le legge fallimentare. Ricorrere a tale prassi, significa rivolgersi ai nuovi Organismi della composizione della crisi o richiedere al Tribunale di nominare un professionista, che possa aiutare, il debitore, a far fronte alla situazione debitoria e al pagamento di quanto dovuto  prima di procedere all'espropriazione forzata dei beni, mediante un accordo di ristrutturazione del debito o un piano consumatore

 

Normativa

La Legge 3/2012 è stata introdotta al fine di garantire tutele ai soggetti che non  sarebbero assoggettabili alle procedure concorsuali .

La disciplina delle procedure concorsuali iniziata nel 2005 ha attenuato gli aspetti sanzionatori nei confronti del fallito previsti dalla legge fallimentare del 1942 introducendo, al contempo, l’istituto dell’esdebitazione (art. 142 e ss. l. f.) mediante il quale il fallito, persona fisica, ha la possibilità di ottenere, in presenza di particolari requisiti, la liberazione dei debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della procedura fallimentare. Successivamente è stato introdotto e regolamentato l’istituto dell’accordo di ristrutturazione (art. 182 – bis) e, nel 2006, l’istituto della transazione fiscale (art. 182 – ter).

Di fatto il legislatore, di fronte all’avanzare della crisi economico – finanziaria, si è preoccupato di consentire al fallito che fosse anche “imprenditore meritevole”, di liberarsi definitivamente dei debiti residui e di iniziare una nuova attività imprenditoriale (fresh start).

Tale riforma non si era tuttavia occupata di quell’ampia platea di soggetti “non fallibili” che pur trovandosi in situazione di grave inadempienza delle obbligazioni assunte non risultavano assoggettabili, secondo i parametri di cui all’art. 1 l.f., alle procedure concorsuali esistenti. A tal fine il legislatore per porre rimedio alla situazione appena citata introdusse la Legge 3/2012

 

Finalita’

La legge numero 3 del 27 gennaio 2012 introduce nel nostro ordinamento la procedura volontaria di ristrutturazione dei debiti conseguenti da crisi da sovraindebitamento offrendo ai "consumatori" (famiglie, privati cittadini etc.) ed agli imprenditori "non fallibili", la possibilità di far omologare dal giudice un piano di ristrutturazione dei debiti (quali Equitalia, Mutui, Finanziamenti, Tari, Tasi, Multe, ecc..), con estinzione finale delle poste debitorie.

Per “sovraindebitamento” si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”

 

Procedure Previste

Il Piano del Consumatore

L'accordo di composizione della crisi

La liquidazione del patrimonio

 

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