DICHIARAZIONI D’INTENTO
Informazioni generali
Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).
La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento dello 02.12.2016 ha approvato un “nuovo” modello DI nel quale è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento
Operazioni dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017
Gli operatori devono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, utilizzando il “vecchio” modello.
Operazioni dal 1° marzo 2017
Gli operatori devono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, utilizzando il “nuovo” modello nel quale è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.
Bisogna fare attenzione all’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, poiché, qualora l’esportatore voglia acquistare senza imposta per un importo superiore, sarà necessario presentare un nuovo modello ad integrazione.
Visto che il nuovo modello di dichiarazione d’intento, non consente più l’indicazione dell’importo complessivo degli acquisti che si intendono effettuare senza applicazione dell’IVA ciò impone ai soggetti esportatori abituali di indicare, al momento di presentazione della lettera di intento (dunque, prima del 1° marzo 2017), l’ammontare del plafond che intendono utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1 del frontespizio) o, quanto meno, per ciascun fornitore (campo 2).
La difficoltà di determinare con anticipo l’entità del plafond da “spendere” nel corso dell’anno per ciascuna controparte ha portato gli operatori del settore a formulare diverse richieste di chiarimento all’Agenzia delle Entrate cui è stato dato seguito.
L’Agenzia con le risposte fornite in data 7 febbraio 2017 ha specificato che saranno accettate anche dichiarazioni di intento che, nel loro complesso, superano l’ammontare complessivo del plafond disponibile senza che vi sia alcun tipo di conseguenza.
Naturalmente, potranno essere effettuati acquisti solo fino a concorrenza del plafond disponibile, come impone l’art. 8 comma 2 del DPR 633/72, dovendosi guardare agli acquisti effettivamente realizzati senza applicazione dell’IVA e non a quanto dichiarato nella lettera d’intento.
Il fornitore deve verificare i limiti di fatturazione senza IVA